Art. 2.
(Beneficiari).

      1. Hanno diritto al contributo di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 4, i soggetti di cui al medesimo articolo 1 la cui attività ha subìto danni per effetto della chiusura al traffico, per almeno un mese, della strada in cui ha sede l'esercizio.